Il Codice Civile chiarisce in maniera esaustiva gli obblighi di legge che riguardano i tempi entro i quali l’assicurato è tenuto ad effettuare la denuncia di sinistro.
A fare chiarezza sulla questione è infatti l’articolo 1913 del Codice Civile, il quale sancisce che l’assicurato ha tempo fino a tre giorni dal sinistro, o da quando ne ha avuto conoscenza, per fornire l’avviso all’agente o all’assicuratore.
Nel caso in cui assicuratore od agente dovessero intervenire entro i tre giorni dalle operazioni di constatazione, non è invece necessario effettuare la denuncia.
Nonostante sia chiara la ristrettezza di tale termine, la giurisprudenza interpreta la normativa in questione in senso più ampio e tollera un margine di tempo maggiore.
In caso di sinistro, è di fondamentale importanza analizzare la polizza assicurativa stipulata in quanto, in taluni casi, potrebbe prevedere una deroga al limite di tempo dei tre giorni. In caso di dubbi, è possibile verificare direttamente sul contratto di assicurazione la clausola che determina il tempo massimo entro cui effettuare la denuncia di sinistro.
Relativamente alla denuncia di sinistro, è possibile servirsi di qualsiasi mezzo di comunicazione: secondo il Codice Civile, infatti, non è obbligatorio ricorrere alla comune raccomandata a.r., sebbene sia consigliabile in quanto assicura l’avvenuto invio della denuncia. In questo caso, la raccomandata può essere indirizzata alla sede legale della compagnia assicuratrice o, meglio ancora, direttamente alla sede dell’agente in zona.
Tuttavia, generalmente, è sempre richiesto l’indirizzo dell’ispettorato sinistri di cui ogni assicurazione dispone per la gestione risarcimenti.
E’ possibile inoltre l’invio di una posta elettronica certificata (di cui è dotata ogni compagnia assicuratrice) o la consegna diretta, presso il proprio assicuratore, di una dichiarazione scritta che indichi, oltre alle parti coinvolte, i dati dell’assicurazione, le circostanze di luogo e tempo in cui è avvenuto il sinistro, una descrizione delle dinamiche e quelle che, secondo l’automobilista, costituiscono le rispettive responsabilità.
E’ consigliabile conservare una copia della suddetta dichiarazione controfirmata dall’agente.
Alcuni gruppi assicurativi permettono l’invio della denuncia di sinistro anche tramite e-mail o attraverso contatto telefonico al call center dedicato.
Riguardo ai termini per la denuncia, la giurisprudenza si è espressa con alcune sentenze risalenti al 2012 e 2013 del Tribunale di Campobasso e di Bologna, nonché della Corte d’Appello di Napoli: a tal proposito si è ritenuto che, sebbene il termine dei tre giorni, in mancanza di diverso accordo, sia perentorio, la sua inosservanza non costituirebbe un’automatica perdita del diritto al risarcimento.
E’ infatti necessario effettuare una valutazione delle ragioni che hanno portato l’automobilista ad inoltrare una tardiva denuncia di sinistro.
Solamente in caso di dolo, ovvero qualora l’assicurato avesse scelto di propria volontà e in maniera consapevole di ritardare la denuncia, potrà decadere il diritto al risarcimento. A tal proposito, è dovere della compagnia assicuratrice dimostrare la malafede dell’automobilista.
In tutti gli altri casi in cui incombano colpe e motivazioni di forza maggiore, il ritardo non comporta conseguenze. Ad esempio, nel caso in cui l’assicurato fosse impossibilitato ad inoltrare la denuncia perché in ospedale o costretto in casa a causa dell’infortunio, non sono previste ripercussioni.
Alcune sentenze hanno determinato che, anche in caso di tardiva denuncia di sinistro, il diritto all’indennità può essere perso solamente qualora il ritardo risultasse doloso; mentre, nel caso di semplice negligenza, si procede ad una decurtazione dell’indennizzo nei limiti del pregiudizio sofferto dall’assicuratore per tale motivo.
La Cassazione si è espressa di recente con la sentenza n. 24210/19 stabilendo che, se il danneggiato effettua la denuncia di sinistro oltre i termini previsti, non perde la garanzia della polizza: il diritto di indennizzo è da escludersi solamente qualora l’automobilista dimostri di aver assunto un comportamento di tipo fraudolento e si può procedere a una decurtazione solo laddove sia documentata un’inosservanza volontaria del termine.
Secondo quanto definito nel Codice Civile, dunque, l’assicurato può perdere il proprio diritto di indennizzo solamente qualora l’inadempimento fosse di tipo doloso. Per essere considerato tale, il dolo prevede una volontà a provocare un danno alla compagnia assicuratrice. L’assicurazione può quindi evitare di fornire la copertura al sinistro laddove fosse dimostrato un intento fraudolento del cliente o ottenere una decurtazione dell’indennità qualora fosse provata l’entità del danno patito.