Malasanità - la responsabilità medica con la Legge Gelli

Malasanità - la responsabilità medica con la Legge Gelli

La normativa aggiornata in Italia sul risarcimento danni per responsabilità medica è regolata dalla Legge Gelli-Bianco (Legge 24/2017), che ha introdotto importanti cambiamenti nel sistema di responsabilità sanitaria, con l'obiettivo di tutelare sia i pazienti che i professionisti sanitari, riducendo al contempo il ricorso alla cosiddetta "medicina difensiva". Ecco i punti principali della normativa e le modalità per richiedere il risarcimento dei danni in caso di malasanità o errore medico:

1. Responsabilità civile e penale dei medici

La legge Gelli-Bianco distingue tra responsabilità contrattuale e responsabilità extracontrattuale:

Responsabilità contrattuale (ex art. 1218 c.c.): Questa riguarda le strutture sanitarie (pubbliche o private) e i medici che operano come liberi professionisti. Le strutture sono tenute a garantire prestazioni sanitarie adeguate, e in caso di danni al paziente, devono risarcire il danno. La prescrizione è di 10 anni.

Responsabilità extracontrattuale (ex art. 2043 c.c.): Riguarda i medici dipendenti da strutture sanitarie (ospedali, cliniche, ecc.). Per loro, il paziente deve dimostrare che c'è stata negligenza, imprudenza o imperizia. La prescrizione è di 5 anni.


Questa distinzione favorisce una maggiore tutela per i pazienti, che hanno termini più lunghi per richiedere il risarcimento dalla struttura sanitaria, rispetto ai medici dipendenti.

2. Obbligo di assicurazione

La legge impone a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private e ai professionisti sanitari l'obbligo di stipulare una polizza assicurativa per coprire i rischi derivanti dalla responsabilità professionale. Questo garantisce al paziente la possibilità di ottenere un risarcimento in caso di errore medico o di disservizio della struttura.

3. Accertamento della responsabilità

Il paziente che ritiene di aver subito un danno a causa di una prestazione medica inadeguata deve dimostrare:

L'esistenza del danno (fisico o psicologico).

Il nesso causale tra l'azione (o omissione) del medico e il danno subito.


Tuttavia, la legge prevede che se il danno deriva da un'attività di routine (ad esempio, un intervento chirurgico ordinario), è il medico a dover dimostrare che non vi è stata colpa o negligenza. Per le attività più complesse o innovative, spetta invece al paziente dimostrare la responsabilità del medico.

4. Tentativo obbligatorio di conciliazione

Prima di iniziare un'azione legale per ottenere il risarcimento, è obbligatorio tentare una procedura di conciliazione. Questo può avvenire attraverso due modalità:

Mediazione civile: Un tentativo di accordo tra le parti con l'aiuto di un mediatore.

Accertamento tecnico preventivo (ATP): Un procedimento giudiziario rapido per accertare la responsabilità medica attraverso una consulenza tecnica.


Se la conciliazione non ha esito positivo, si può procedere con la causa civile.

5. Risarcimento danni

Il risarcimento copre diverse tipologie di danno:

Danno biologico: Riguarda il pregiudizio alla salute del paziente, che può essere permanente o temporaneo, fisico o psicologico.

Danno morale: Compensazione per la sofferenza e il dolore causati dal danno.

Danno esistenziale: Risarcimento per l'alterazione della vita quotidiana o delle abitudini del paziente a causa dell'errore medico.

Danno patrimoniale: Copre le spese mediche sostenute dal paziente per curare le conseguenze dell'errore (cure, terapie, riabilitazione) e l'eventuale perdita di guadagno.


6. Fondo di garanzia per vittime di malasanità

La Legge Gelli-Bianco ha istituito un fondo di garanzia per le vittime di errori medici. Questo fondo interviene in due situazioni:

Quando il risarcimento non può essere coperto dall'assicurazione (ad esempio, per insolvenza dell'assicuratore).

Quando il danno è stato causato da un professionista sanitario non assicurato (in violazione dell'obbligo).


7. Limitazione della responsabilità penale

La Legge Gelli-Bianco ha introdotto una forma di protezione per i medici dal punto di vista penale. Se un medico segue le linee guida ufficialmente riconosciute (o, in loro assenza, le buone pratiche clinico-assistenziali), la sua responsabilità penale è limitata solo ai casi di colpa grave. Questo aiuta a ridurre il rischio di essere incriminati per errori non intenzionali, purché siano state rispettate le procedure corrette.

8. Rispetto delle linee guida

Le strutture sanitarie e i medici devono attenersi alle linee guida stabilite dalle autorità sanitarie nazionali e internazionali. L’inosservanza di queste linee guida può essere considerata come un elemento di prova a favore del paziente in un contenzioso.

9. Termini di prescrizione

  • 5 anni per azioni contro i medici (responsabilità extracontrattuale).
  • 10 anni per azioni contro le strutture sanitarie (responsabilità contrattuale).


Conclusione

La normativa aggiornata sul risarcimento dei danni da responsabilità medica bilancia la tutela dei pazienti con la protezione dei medici, introducendo obblighi assicurativi, procedure di conciliazione obbligatorie e una più chiara distinzione tra le responsabilità di strutture e professionisti. Per ottenere un risarcimento, è essenziale dimostrare il danno subito e il nesso causale con l'errore medico, e avvalersi di supporto legale per gestire le procedure richieste.